70%
della retribuzione mensile lorda
per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% per un periodo di trentasei mesi.
70%
della retribuzione mensile lorda
per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% per un periodo di trentasei mesi.
35%
della retribuzione mensile lorda
per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% per un periodo di trentasei mesi.
70%
della retribuzione mensile lorda
per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o, per assunzioni di almeno 12 mesi, per tutta la durata del contratto.
(incentivi previsti dal D.lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, che ha riformato l’art 13 della L. 68/99 ” Incentivi alle assunzioni”.)
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